Art. 18.
(Consiglio regionale dell'ordine).

      1. Ciascun consiglio regionale dell'ordine è formato da: sette componenti se il

 

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numero complessivo degli iscritti è inferiore a 100; nove componenti se il numero complessivo degli iscritti è compreso tra 101 e 500; undici componenti se il numero complessivo degli iscritti è compreso tra 501 e 1.500; quindici componenti se il numero complessivo degli iscritti è superiore a 1.500.
      2. La rappresentanza degli iscritti nella sezione A dell'albo è determinata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti del consiglio regionale. La rappresentanza degli iscritti nella sezione B dell'albo è determinata in misura proporzionale alla quota degli iscritti nella medesima sezione rispetto al totale degli iscritti all'albo con la garanzia della presenza di almeno un componente del consiglio regionale appartenente alla sezione B, in base al seguente criterio: la quota di iscritti nella sezione B è data dal numero dei rappresentanti della sezione B moltiplicato per 100 e diviso per il numero totale dei componenti del consiglio, pari alla somma del numero dei rappresentanti della sezione A e di quello dei rappresentanti della sezione B. Gli iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 28 sono rappresentati dai consiglieri eletti tra gli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo.
      3. I consiglieri dell'ordine rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo nonché all'elenco speciale di cui all'articolo 28 e sono eletti dagli iscritti senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.
      4. Il consiglio regionale dura in carica quattro anni dalla data della proclamazione. Ciascun componente non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
      5. Ciascun consiglio regionale elegge al proprio interno un presidente, un segretario e un tesoriere. Il presidente ha la funzione di rappresentanza dell'ordine di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve convocare l'assemblea quando ne è richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio ovvero da un quarto degli iscritti all'albo.
 

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